Collegi Tecnici

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Il Collegio Tecnico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 502/1992 e dei CCNL di Area
Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa nonché della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 99/2007, è l’organismo preposto alla valutazione dell’attività professionale della dirigenza. È
nominato dal Direttore Generale ed è composto secondo le direttive nazionali e regionali, ricorrendo sia a dirigenti
dell’Azienda sia ad esperti esterni.
Il Collegio Tecnico è chiamato ad esprimere un giudizio complessivo (di seconda istanza) sulle attività professionali del
dirigente valutato, tenuto conto anche delle valutazioni annuali dell’Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V.).
I Collegi Tecnici sono organi collegiali perfetti, le cui competenze sono quelle previste dai vigenti C.C.N.L. Ciascun
Collegio è composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, rappresentati esclusivamente da dirigenti in
servizio presso pubbliche amministrazioni.
Con apposito regolamento, qualora non già emanato, adottato entro 90 giorni dalla approvazione del presente atto, sono
disciplinate le modalità di costituzione, la composizione, funzionamento dei Collegi Tecnici.
Il numero dei Collegi Tecnici è stabilito con apposito provvedimento dal Direttore Generale, in relazione alle esigenze
aziendali.
La composizione del Collegio Tecnico è informata al principio dell’imparzialità e a tal fine non può fare parte
dell'organismo collegiale chi è già chiamato in prima istanza a formulare la proposta di valutazione, chi ricopre cariche
politiche e chi è rappresentante sindacale.
Il Collegio Tecnico, procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati
raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio.