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Il Collegio di direzione è, a norma dell'art. 3, comma 1 - quater, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., organo dell'Azienda. Il Direttore Generale, si avvale, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., di detto organo per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle di alta integrazione sanitaria. In particolare il Direttore Generale si avvale del Collegio di direzione per l’elaborazione del programma di attività complessive dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l'utilizzazione delle risorse umane. Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale, o suo delegato, ed è composto da: • il direttore sanitario; • il direttore amministrativo; • i direttori di dipartimento, inclusi quelli interaziendali e funzionali; • il direttore sanitario di presidio ospedaliero; • il direttore dell’Area Programmazione e Controllo. In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.
Il Direttore generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione, prevedendo uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che delle indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di direzione previste dalla normativa vigente.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario amministrativo nominato dal Direttore Generale.