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Il Consiglio dei sanitari, previsto dall'art. 3, comma 12, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., è organismo elettivo dell'Azienda
con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria anche sotto il profilo organizzativo cui compete l’emissione dei pareri
previsti dalla medesima norma. Il Consiglio dei sanitari dura in carica tre anni ed è presieduto dal Direttore sanitario ed
opera con la composizione e secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.
Qualora la Giunta regionale non abbia disciplinato le modalità organizzative, di funzionamento, di elezione ed i
requisiti di eleggibilità del Consiglio dei sanitari, esse sono definite, avendo riguardo alle previsioni della vigente
normativa, da specifico regolamento da definirsi entro 90 giorni dalla approvazione del presente atto.