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Il Direttore Sanitario Aziednale è un medico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 15, comma 2, della L.R. 11/2004 e s.m.i.. Esso è nominato dal Direttore Generale ed ha un rapporto di lavoro esclusivo di prestazione d’opera intellettuale regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
L’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda,ai sensi dell’art.5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dall’art.1 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente modificato dall’art. 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e quindi modificato, nel testo vigente, dall’art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015 n.124, può essere conferito anche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, purché in possesso dei requisiti sopra menzionati.
Il Direttore sanitario concorre al governo clinico aziendale partecipando al processo di programmazione e pianificazione strategica generale e di pianificazione annuale sanitaria dell'Azienda, secondo quanto previsto da ogni norma, regolamento, legge e atto della programmazione nazionale, regionale ed aziendale. Il Direttore Sanitario, in particolare, dovrà contribuire in modo specifico integrandosi, con il governo economico di specifica competenza del Direttore Amministrativo, al governo clinico con il pieno coinvolgimento di tutte le professionalità mediche e sanitarie al fine di perseguire:
• l’appropriatezza clinica, organizzativa e la qualità tecnico-professionale delle prestazioni;
• la possibilità di accesso da parte di tutti i cittadini alle prestazioni e la continuità assistenziale.
Il Direttore Sanitario Aziendale:
• dirige i servizi sanitari aziendali ai fini organizzativo-gestionali e tecnico-sanitari in conformità agli indirizzi generali di programmazione;
• ha rapporto sovraordinato rispetto ai dirigenti di tutte le strutture sanitarie complesse esclusivamente sotto il profilo organizzativo e d’indirizzo su tutta l’attività svolta dei Direttori di Dipartimento;
• coordina l’attività dei dipartimenti sanitari;
• presiede il Consiglio dei Sanitari;
• partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla Direzione dell’Azienda, assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale e contribuisce alla politica aziendale complessiva;
• è responsabile del governo clinico dell’azienda, che esercita attraverso i Direttori di Dipartimento, ed ha la responsabilità della gestione per mezzo del coordinamento verticale, della compatibilità degli obiettivi con l’impiego delle risorse;
• fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza;
• svolge funzioni ispettive interne in ordine a materie di propria competenza anche in maniera integrata con il
Direttore Amministrativo Aziendale;
• collabora con il Direttore Amministrativo all’elaborazione del piano attuativo in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale;
• collabora con il Direttore Generale all’attribuzione di obiettivi e risorse alle strutture aziendali sanitarie;
• predispone, con la collaborazione del Direttore Amministrativo e dello Staff della Direzione Generale, la relazione sanitaria annuale.
• svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero delegatagli dal Direttore Generale. L’incarico di Direttore Sanitario ha natura fiduciaria e può essere revocato al venir meno della fiducia. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi.
In presenza di grave violazione di legge ovvero dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, il Direttore Generale assume le iniziative previste in materia di sospensione e decadenza dalla normativa.
In caso d’assenza o impedimento temporaneo del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte da altro dirigente in possesso dei requisiti di nomina ed individuato dal Direttore Generale. L’esercizio delle funzioni di supplenza del Direttore Sanitario riveste carattere aggiuntivo e non dà luogo ad esercizio di funzioni in proprio né di compensi aggiuntivi.