Diritti e doveri del paziente

DIRITTI DEL PAZIENTE


Art. 1 Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione,
nel rispetto della dignita umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

 

Art. 2 In particolare, durante la degenza ha il diritto ad essere sempre individuato
con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non può essere più
tollerata, col numero o col nome della propria malattia. Ha, altresì, diritto di essere
interpellato con la particella pronominale "Lei".

 

Art. 3 Il paziente ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle
prestazioni erogate dalla stessa, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. l.o
stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.

 

Art. 4 Il paziente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura, informazioni
complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta
ed alla relativa prognosi.

 

Art. 5 In particolare, salvo casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare
pericolo perla salute, il paziente ha il diritto di ricevere le notizie che gli permettano di
esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie
o interventi; dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi
conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento
delI'inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovra essere fornita, salvo
l'espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.
Tali informazioni saranno fornite ai parenti dal personale medico in orari stabiliti
dai reparti.

 

Art. 6 Il paziente ha, altresì, diritto ad essere informato sulla possibilità di indagini
e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in
grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite
alle persone di cui all’art. precedente.

 

Art. 7 Il paziente ha il diritto di ottenere che informazioni relative alla propria
malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardano rimangano segrete.

 

Art. 8 Il paziente ha il diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente
esaminati, ed essere tempestivamente informato suIl’esito degli stessi.

 

DIRITTO ALL'ANONIMATO IN CASO DI PARTO / INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

È un diritto mantenere I’anonimato al momento del parto (D.M. del 12/5/92). Chi non desidera comunicare le proprie generalità, deve informare l’ostetrica. In tal caso, la nascita del bambino è segnalata al Tribunale dei Minori per porlo in stato di
affidamento e, successivamente, di adottabilita. Il diritto alI‘anonimato vale anche per le donne che effettuino I’interruzione della
gravidanza (Legge 194/75).

BAMBINI RICOVERATI

Il bambino in età pediatrica, durante il periodo di ricovero, ha il diritto di avere
accanto, di giorno e di notte, un genitore o una persona di sua fiducia cui è legato
affettivamente. Il genitore che allatta può usufruire gratuitamente del vitto ospedaliero
del reparto


DOVERI DEL PAZIENTE

 

Art. 1 Il cittadino malato quando accede ad una struttura sanitaria delI’Azienda
Ospedaliera, è invitato ad assumere un comportamento responsabile in ogni
momento nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri malati, con la volonta
di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione
sanitaria della sede in cui si trova.

 


Art. 2 L’accesso in ospedale o in un’aItra struttura sanitaria esprime, da parte del
cittadino—paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario,
presupposto indispensabile per l‘impostazione di un corretto programma terapeutico
ed assistenziale.

 


Art. 3 È un dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla
propria intenzione di rinunciare secondo la propria volonta, a cure e prestazioni
sanitarie programmate affinché possano essere evitati sprechi di tempo e risorse.

 


Art. 4 Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli
arredi che si trovano aIl’interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi
patrimonio di tutti e, quindi, anche propri.

 


Art. 5 Chiunque si trovi in una struttura sanitaria delI‘Azienda Ospedaliera è
chiamato al rispetto degli orari delle visite stabiliti dalla Direzione Sanitaria, al fine di permettere
lo svolgimento della normale attività assistenziale terapeutica e favorire la quiete e il
riposo degli altri pazienti. Si ricorda, inoltre, che per motivi igienico—sanitari e per il
rispetto degli altri degenti presenti nella stanza ospedaliera è indispensabile evitare
l'affolIamento intorno al letto.

 


Art. 6 Per motivi di sicurezza igienico—sanitari nei confronti dei bambini, si
sconsigliano le visite in Ospedale dei minori di anni 12. Situazioni eccezionali di particolare risvolto emotivo potranno essere prese in
considerazione rivolgendosi al personale medico del reparto.

 


Art. 7 In situazioni di particolare necessità, le visite al degente al di fuori deIl’orario
prestabilito dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal Primario
o da una persona da lui delegata. In tal caso il familiare autorizzato dovrà uniformarsi
alle regole del reparto ed avere un comportamento consono, al contempo la massima
collaborazione con gli operatori sanitari.

 


Art. 8 Nella considerazione di essere parte di una comunità, è opportuno evitare
qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli altri
degenti (rumori, luci accese, radioline con volume alto, etc.)

 


Art. 9 È dovere rispettare il riposo, sia giornaliero che notturno, degli altri degenti.
Per coloro che desiderano svolgere eventuali attivita ricreative sono disponibili le sale
soggiorno ubicate alI'interno di ogni reparto.

 


Art. 10 In ospedale è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di
accettazione della presenza degli altri ed un sano, stile di vivere nella struttura ospe-
daliera.

 


Art. 11 l.‘organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si
accede devono essere rispettati in ogni circostanza, Le prestazioni sanitarie richieste
in tempi e modi non corretti determinano un notevole dissenxizio per tutta l’utenza.

 


Art. 12 È opportuno che i pazienti ed i visitatori si spostino alI'interno della struttura
ospedaliera utilizzando i percorsi risenxati ad essi, raggiungendo direttamente le sedi
di loro stretto interesse.

 


Art. 13 Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare
le norme enunciate, per il buon andamento del reparto ed il benessere del cittadino
malato.

 

Art. 14 Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sulI’organizzazione della
struttura sanitaria, ma e anche suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi
opportune.